Art. 30
[1]Commissione consultiva per la rappresentanza in enti e organismi a partecipazione regionale
[2]Una Commissione di cui fanno parte i consiglieri rappresentanti di tutte le forze politiche, in rapporto alla loro consistenza, secondo modalita' previste dal Regolamento interno, viene consultata dagli organi della Regione per i criteri concernenti la rappresentanza negli enti e negli organismi cui la Regione partecipa.
Testo vigente dal 14 giugno 1971
