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Ai fini della maggiorazione prevista nel precedente articolo sono considerati familiari del capo famiglia il coniuge non separato legalmente per colpa propria, i figli legittimi o legittimati, i figli adottivi, i figli naturali riconosciuti o giudizialmente dichiarati, quelli nati da precedente matrimonio dell'altro coniuge, gli affiliati, i minori legalmente affidati, di eta' non superiore ai diciotto anni compiuti o invalidi al lavoro, ovvero di eta' non superiore a 21 o a 26 anni qualora frequentino rispettivamente una scuola media o professionale, o una scuola universitaria e non siano fuori corso; e, inoltre, i fratelli e le sorelle di eta' non superiore agli anni diciotto o di qualsiasi eta' se inabili al lavoro, i genitori, gli adottanti, gli affilianti, il marito o la moglie del genitore superstite di eta' rispettivamente superiore ai 60 e ai 55 anni, ovvero di qualunque eta', se invalidi al lavoro, nonche' le persone conviventi alle quali il malato fu affidato come minore.
Testo in vigore dal 23 gennaio 1967 al 22 dicembre 2008
