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((I consorzi provinciali antitubercolari, sulla base delle domande degli interessati, compilano gli elenchi degli aventi diritto alle prestazioni economiche previste dalla presente legge. Gli uffici dei medici provinciali - anche a seguito di accertamenti sulla effettiva consistenza numerica dei ricoverati presso i luoghi di cura, siano essi gestiti da enti pubblici che da privati - effettuano il riscontro degli elenchi e li restituiscono vistati ai consorzi con le proprie determinazioni. Avverso il diniego di corresponsione delle prestazioni economiche o delle maggiorazioni e' ammessa opposizione da parte degli interessati, entro trenta giorni dalla ricevuta comunicazione effettuata dai consorzi provinciali antitubercolari, ai comitati provinciali per l'assistenza e la beneficenza territorialmente competenti)).
Testo in vigore dal 24 aprile 1969 al 22 dicembre 2008
