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((Sulle aperture di credito di cui allo articolo precedente i medici provinciali emettono ordinativi di pagamento a favore dei consorzi provinciali antitubercolari, ai quali e' demandato il pagamento agli interessati, sulla base degli elenchi di cui al precedente articolo 4. Per i pagamenti in contanti presso gli istituti di cura, da eseguire soltanto in giorni stabiliti d'accordo col medico provinciale, deve essere presente un rappresentante di questo. I consorzi provinciali antitubercolari possono altresi' effettuare i pagamenti agli aventi diritto a mezzo di assegni da trarre su apposito conto corrente postale, istituito e vincolato per il pagamento degli assegni di cui all'articolo 2 della presente legge. Gli interessi maturati sulle somme depositate in conto corrente postale, ai sensi del comma precedente, sono da versarsi annualmente all'erario. Gli elenchi relativi al pagamento degli assegni quietanzati dagli interessati ovvero muniti della ricevuta dell'assegno di conto corrente postale sono trasmessi al medico provinciale per essere allegati al rendiconto. I detti elenchi devono altresi' essere controfirmati dal rappresentante del medico provinciale, di cui al secondo comma. Le somme riscosse dal consorzio provinciale antitubercolare, ma non piu' dovute per qualsiasi motivo, sono versate immediatamente in tesoreria e le relative quietanze debbono essere allegate ai rispettivi rendiconti)).

Testo in vigore dal 24 aprile 1969 al 22 dicembre 2008

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urn:nir:stato:legge:1967-01-11;1~art7bis · fonte del testo