Art. 3 — Miglioramenti delle pensioni superiori al trattamento minimo
Con effetto dal 1› gennaio 1988 gli aumenti di cui ai numeri 1), 2), 3) e 4) del comma 1 dell'articolo 5 della legge 15 aprile 1985, n. 140, si erogano anche per la quota eccedente i limiti massimi degli importi mensili di cui al comma 4 dello stesso articolo. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale e del Ministro del tesoro, sentito il parere delle competenti Commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sono disposti, al fine di avviare, tra l'altro, anche la rivalutazione delle pensioni conseguite con una anzianita' conributiva superiore a 780 settimane e delle pensioni limitate dal massimale di retribuzione pensionabile in vigore anteriormente al 1› gennaio 1988, ulteriori miglioramenti dei trattamenti pensionistici a carico dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e superstiti dei lavoratori dipendenti, con effetto dal 1› gennaio 1990, per un ammontare complessivo di lire 300 miliardi in ragione di anno.
Testo vigente dal 30 dicembre 1988
