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Le disposizioni degli articoli 2, 3, 4 e 5 non si applicano al Prestito redimibile 5 per cento 1936 e alle obbligazioni del Prestito italiano per la strada ferrata maremmana. Gli interessi sui titoli del Prestito redimibile 5 per cento 1936, al portatore e nominativi, del capitale nominale di lire cento, sono corrisposti in rate annuali scadenti il 1° gennaio.

Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010

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urn:nir:stato:legge:1958-03-18;241~art15 · fonte del testo