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Le rendite nominative di importo inferiore alle lire cinquemila di capitale nominale sono dichiarate a tutti gli effetti assegni provvisori nominativi, se non siano intestate a persona fisica capace ovvero siano sottoposte, ad ipoteca o altro vincolo; sono considerate a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore, se siano intestate a persona fisica capace e non siano sottoposte ad ipoteca od altro vincolo. Gli assegni provvisori nominativi di cui al precedente comma debbono, con le prescritte formalita', essere tramutati al portatore, entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge; decorso tale termine essi sono considerati a tutti gli effetti assegni provvisori al portatore. Le opportune garanzie a favore dei titolari di ipoteca o altro vincolo annotati su assegni provvisori nominativi, che abbiano notificato all'Amministrazione del debito pubblico opposizione al tramutamento di cui alla prima parte del precedente comma, saranno stabilite con regolamento.
Testo in vigore dal 3 aprile 1958 al 16 dicembre 2010
