Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo

Art. 4 — Dichiarazione di dissociazione successiva all'entrata in vigore della legge

Se l'imputato o il condannato intendono rendere dichiarazioni ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1, ovvero integrare quelle gia' rese, possono chiedere di esercitare tale facolta' entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La richiesta va rivolta al pubblico ministero presso l'ufficio giudiziario davanti al quale e' pendente il processo, ovvero al pubblico ministero presso il giudice competente per l'incidente di esecuzione. Il pubblico ministero, raccolte senza ritardo le dichiarazioni suddette, le trasmette immediatamente al giudice competente. Il giudice competente a pronunciarsi, ai sensi degli articoli 2 e 3, in ordine alla sussistenza della dissociazione, acquisisce, relativamente ad ogni singolo procedimento sottoposto al suo esame, tutti gli elementi necessari per la decisione.

Testo vigente dal 21 febbraio 1987

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urn:nir:stato:legge:1987-02-18;34~art4 · fonte su Normattiva