Art. 2 — Commutazione e diminuzioni di pena
La pena per i delitti di terrorismo o di eversione dell'ordinamento costituzionale e' cosi' commutata o diminuita nei confronti di chi, entro la data di entrata in vigore della presente legge, si e' dissociato ai sensi dell'articolo 1:
- a)alla pena dell'ergastolo e' sostituita quella della reclusione per trenta anni;
- b)fuori del caso di cui alla lettera a), le altre pene sono diminuite: di un quarto se la condanna concerne, da soli o insieme ad altri reati, i delitti di omicidio volontario consumato o tentato o di lesioni personali volontarie gravissime; della meta' se la condanna concerne soltanto delitti di carattere associativo o di accordo, delitti di porto e detenzione di armi ed esplosivi, delitti di falsita' e di favoreggiamento personale o reale, delitti di apologia e istigazione di cui agli articoli 302, 303, 414 e 415 del codice penale anche in concorso tra di loro; di un terzo in ogni altro caso. Nessun beneficio di cui al comma 1 e' applicabile quando la condanna concerne anche i delitti di strage di cui agli articoli 285 e 422 del codice penale. La commutazione e le diminuzioni di pena indicate nel comma 1 si applicano alla pena che dovrebbe essere inflitta tenendo conto delle circostanze aggravanti e attenuanti, del concorso formale e della continuazione: esse sono escluse dalla comparazione di cui all'articolo 69 del codice penale e sono valutate per ultime. La commutazione e le diminuzioni sono applicate dal giudice del dibattimento. La Corte di cassazione provvede ai sensi del terzo comma dell'articolo 538 del codice di procedura penale.
Testo vigente dal 21 febbraio 1987
