Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo

Art. 8 — Applicabilità delle norme

Le disposizioni della presente legge si applicano solo ai delitti che sono stati commessi, o la cui permanenza e cessata, entro il 31 dicembre 1983. Le disposizioni della presente legge non si applicano nei confronti di chi ha usufruito o puo' usufruire dei benefici previsti dall'articolo 4 del decreto-legge 15 dicembre 1979, n. 625, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 febbraio 1080, n. 15, e dagli articoli 2 e 3 della legge 29 maggio 1982, n. 304. ((1))

Testo vigente dal 20 luglio 1989

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 396/1989

    Ha colpito questo articolo
    13 luglio 1989

    Dallo speciale cumulo giuridico di pene applicabile in favore di chi, riportando due o più condanne per reati di terrorismo o di eversione, si dissoci dal terrorismo nelle forme previste dalla legge n. 34 del 1987, non possono essere escluse le condanne per analoghi reati pronunciate applicando le diminuzioni di pena previste dagli artt. 2 e 3 della legge n. 304 del 1982, in quanto tale esclusione si risolve in un trattamento ingiustamente deteriore per i comportamenti processuali rivelatisi più meritevoli nella lotta contro il terrorismo, e cioè quelli di fattiva dissociazione o di collaborazione con la giustizia ("premiati" dalla legge n. 304 cit.), nei quali il ravvedimento è stato manifestato in modo operoso e non con mere dichiarazioni di principio. Pertanto, è costituzionalmente illegittimo - per contrasto con l'art. 3 Cost. - il combinato disposto degli artt. 7 e 8, L. 18 febbraio 1987 n. 34, nella parte in cui esclude che il cumulo delle pene previste dal primo di tali articoli possa essere applicato anche nei confronti di una o più sentenze di condanna pronunciate contro la stessa persona ai sensi degli artt. 2 e 3 della legge 29 maggio 1982 n. 304.

    Art. 7 Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo · Art. 8 Misure a favore di chi si dissocia dal terrorismo · Art. 2 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale · Art. 3 Misure per la difesa dell'ordinamento costituzionale

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Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1987-02-18;34~art8 · fonte su Normattiva