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Il requisito di eta' previsto dagli articoli 16 e 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, in materia di pensionamento anticipato e' stabilito in 50 anni di eta' per i lavoratori che, alla data di entrata in vigore della presente legge, siano dipendenti delle aziende industriali del settore siderurgico, dalle aziende che svolgono in modo continuativo e prevalente attivita' di servizio e manutenzione negli stabilimenti siderurgici, dalle aziende che svolgono attivita' di produzione di carbone coke, dalle aziende produttrici di materiali refrattari, dalle aziende produttrici di elettrodi di grafite artificiale per l'industria siderurgica, nonche' dalle aziende che occupano un numero di lavoratori superiore a 1000 ed esercitano la commercializzazione esclusivamente di prodotti siderurgici. I lavoratori dipendenti dalle imprese di cui al primo comma, i quali al momento dell'entrata in vigore della presente, legge fruiscano del trattamento straordinario di integrazione salariale ovvero siano stati licenziati per riduzione di personale o cessazione dell'impresa successivamente al 1 gennaio 1981, possono essere ammessi al pensionamento anticipato, sussistendone i requisiti, purche' presentino domanda entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Le disposizioni di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, si applicano sino al 31 dicembre 1985. Tale termine e' esteso al 31 dicembre 1986 per i dipendenti delle aziende di cui al primo comma del presente articolo.2 Il trattamento di prepensionamento di cui ai commi precedenti e' esteso, sussistendone i requisiti, ai lavoratori titolari di pensione di invalidita'. Ai predetti lavoratori titolari di pensione di invalidita' verra' corrisposto un supplemento di pensione, commisurato alle mensilita' mancanti al raggiungimento della normale eta' pensionabile e liquidato secondo le norme vigenti. L'anzianita' contributiva dei dirigenti di aziende industriali ai quali e' dovuto l'assegno di cui all'articolo 17 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e' aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del compimento del 60° anno di eta' se uomo, o del 55° anno di eta' se donna. Dall'entrata in vigore della presente legge e fino al 31 dicembre 1986 per i lavoratori di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155, non trovano applicazione l'articolo 6 del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, ((...)). La Cassa per l'integrazione guadagni degli operai dell'industria corrisponde al Fondo pensioni lavoratori dipendenti una somma pari all'importo risultante dall'applicazione dell'aliquota contributiva in vigore, per il Fondo medesimo, sull'importo che si ottiene moltiplicando per i mesi di anticipazione della pensione l'ultima retribuzione percepita da ogni lavoratore interessato, rapportata a mese. I contributi versati dalla Cassa per l'integrazione guadagni vengono iscritti nella contabilita' separata relativa agli interventi straordinari. Inoltre la Cassa per l'integrazione guadagni, contabilita' relativa agli interventi straordinari, versera' annualmente al Fondo pensioni lavoratori dipendenti un ammontare pari al numero delle mensilita' di pensione, esclusa la tredicesima mensilita', anticipatamente corrisposta fino al raggiungimento della normale eta' pensionabile, per l'importo massimo della integrazione salariale straordinaria di cui alla legge 13 agosto 1980, n. 427. 4

Gli interventi su questo articolo(2)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

2

Il D.L 30 dicembre 1985, n.787, convertito, con modificazioni, con la L. 28 febbraio 1986, n. 45, ha disposto (con l'art. 4, comma 9) che Il termine del 31 dicembre 1985 di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 maggio 1984, n. 193, e' differito al 31 dicembre 1986.

4

Il D.L 30 dicembre 1987, n. 536, convertito, con modificazioni, con la L. 29 febbraio 1988, n. 48, ha disposto (con l'art. 5, commi 4 e 5) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, si applicano fino al 31 dicembre 1987 e sono estese al settore alluminio, ivi compresa la produzione di allumina, alle imprese armatoriali poste in amministrazione straordinaria ai sensi del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, e al settore fibrocemento e amianto, anche per i lavoratori licenziati successivamente al 1 giugno 1985 da imprese di tale ultimo settore cessate a causa di fallimento. In riferimento all'articolo 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, le donne dipendenti del settore siderurgico possono accedere al prepensionamento anche se hanno una eta' inferiore a 50 anni, e comunque non inferiore ai 47 anni, purche' possano far valere nell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia ed i superstiti 300 contributi mensili ovvero 1.300 contributi settimanali di cui, rispettivamente, alle tabelle A e B allegate al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1968, n. 488."

Testo in vigore dal 31 dicembre 1987 al 13 luglio 1989

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Corte costituzionale

1 pronuncia ha deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Sentenza n. 456/1990

    Questione infondata
    16 ottobre 1990

    Non viola l'art. 3 Cost. la previsione normativa del beneficio del prepensionamento in casi ben individuati e a favore di precise categorie di lavoratori del settore siderurgico (coloro che al momento di entrata in vigore della legge n. 193 del 1984 si trovassero in Cassa integrazione; coloro che fra il primo gennaio 1981 e il momento di entrata in vigore della legge medesima fossero stati licenziati per riduzione del personale o cessazione dell'impresa) così come considerati nella discrezionalità del legislatore. Non può al riguardo sostenersi, dato il carattere di specialità e temporaneità della norma - intervenuta nel quadro della legislazione congiunturale - che possano essere assimilate, al di la' della discrezionale valutazione del legislatore, a quelle espressamente previste, altre categorie di lavoratori, la cui situazione, seppure apparentemente analoga, presenta elementi diversi da quelli ai quali si è voluta attribuire rilevanza, ai fini dell'applicabilità del beneficio in questione. È quindi da escludersi che, nel caso, sussista una ingiustificata discriminazione nei confronti dei lavoratori in Cassa integrazione che si fossero dimessi fra il primo gennaio 1981 e il momento di entrata in vigore della citata legge n. 193 del 1984, stanti le differenze di situazioni che intercorrono fra i lavoratori licenziati per un fatto oggettivo inevitabile e quelli dimessisi volontariamente, e, fra questi ultimi, fra coloro che all'entrata in vigore della legge non erano più, o erano ancora, in Cassa integrazione, oltre alla rilevanza del trascorrere del tempo quale elemento (v. massima A) di per se stesso diversificatore. (Non fondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, secondo comma, della legge 31 maggio 1984, n. 193, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost.).

    Art. 3 cost. · Art. 1 Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a

    Leggi la pronuncia
Altre pronunce che richiamano l’articolo (1)

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

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urn:nir:stato:legge:1984-05-31;193~art1 · fonte su Normattiva