Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a

Art. 9 — COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2000, N. 439

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Per le finalita' di cui ai precedenti articoli 2, 3 e 4, il Fondo per la razionalizzazione aziendale e interaziendale degli impianti siderurgici di cui all'articolo 20 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' incrementato di complessive lire 550 miliardi, in ragione di lire 350 miliardi per l'anno 1984 e di lire 200 miliardi per l'anno 1985. All'onere derivante dall'applicazione del precedente comma si provvede, quanto a lire 50 miliardi per l'anno 1984, con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario medesimo, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti e occupazione"; quanto a lire 300 miliardi per l'anno 1984 e lire 200 miliardi per l'anno 1985, mediante riduzione di pari importo del capitolo 7546 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per l'anno 1984 e del corrispondente capitolo per l'anno 1985, all'uopo intendendosi corrispondentemente ridotta, rispettivamente per lire 200 miliardi per l'anno 1984 e lire 150 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 29, punto I, lettera a), della legge 12 agosto 1977, n. 675, e successive modificazioni e integrazioni, e, rispettivamente per lire 100 miliardi per l'anno 1984 e lire 50 miliardi per l'anno 1985, l'autorizzazione di spesa di cui alla lettera b) del medesimo punto I dell'articolo 29. All'onere derivante dall'applicazione del penultimo comma del precedente articolo 5, valutato in lire 6 miliardi, si provvede con corrispondente riduzione del capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1984, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Fondo investimenti ed occupazione". Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 5 giugno 1984 al 23 febbraio 2001

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urn:nir:stato:legge:1984-05-31;193~art9 · fonte del testo