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Miscellanea
Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati
Legge 25 luglio 2000, n. 209
- Aggiornato al
- 1 gennaio 2007
- Articoli
- 8
- Versioni storiche
- 11
- Art. 1Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2Crediti annullabili
- Art. 3Condizioni, modalità è termini dell'annullamento
- Art. 4Norme di attuazione
- Art. 5(Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative
- Art. 6Relazione al Parlamento
- Art. 7Regole internazionali del debito estero
- Art. 8Entrata in vigore
