Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati

Art. 5 — (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative

Testo vigente dal 1 gennaio 2007

urn:nir:stato:legge:2000-07-25;209~art5 · fonte su Normattiva