Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati.
- Art. 1 — Finalità e ambito di applicazione
- Art. 2 — Crediti annullabili
- Art. 3 — Condizioni, modalità è termini dell'annullamento
- Art. 4 — Norme di attuazione
- Art. 5 — (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative
- Art. 6 — Relazione al Parlamento
- Art. 7 — Regole internazionali del debito estero
- Art. 8 — Entrata in vigore