Misure per la riduzione del debito estero dei Paesi a piu' basso reddito e maggiormente indebitati
Art. 5 — (Catastrofi internazionali, gravi crisi umanitarie e iniziative della comunità internazionale). 1. I crediti d'aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi interessati possono essere annullati o convertiti nei casi: a) di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte; b) di iniziative promosse dalla comunità internazionale a fini di sviluppo per consentire l'efficace partecipazione italiana a dette iniziative
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 28 luglio 2000 al 1 gennaio 2007. Leggi il testo vigente →
Nei casi di catastrofe naturale e nelle situazioni di gravi crisi umanitarie, al fine di alleviare le condizioni delle popolazioni coinvolte, possono essere annullati, parzialmente o totalmente, i crediti di aiuto accordati dall'Italia al Paese o ai Paesi colpiti da tali eventi.
Testo in vigore dal 28 luglio 2000 al 1 gennaio 2007
