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Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Testo in vigore dal 24 dicembre 1984 al 21 gennaio 1988
