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Conservano efficacia gli atti e i provvedimenti adottati in applicazione del decreto-legge 15 novembre 1984, n. 771, e restano salvi i rapporti giuridici sorti sulla base delle relative disposizioni. La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Testo in vigore dal 24 dicembre 1984 al 21 gennaio 1988

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Corte costituzionale

Questa norma è stata dichiarata illegittima. La declaratoria la rimuove con effetto retroattivo: vale anche per i rapporti sorti prima, se non esauriti.

  • Sentenza n. 1/1988

    Ha colpito questo articolo
    19 gennaio 1988

    La competenza legislativa ripartita della Regione Trentino Alto Adige in materia di ordinamento dei comuni (art. 5, n. 1 del relativo statuto) è illegittimamente compressa dalla norma statale che preveda la gestione separata delle tesorerie ed esattorie comunali. La già ritenuta illegittimità di una siffatta disposizione di legge comporta che venga, analogamente, dichiarata la illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma primo, Legge 21 dicembre 1984, n. 867, in virtù del quale conservano efficacia gli atti ed i provvedimenti in applicazione del decreto legge (non convertito) n. 771/1984 e restano salvi i rapporti sorti sulla base delle relative disposizioni. - cfr. S. n. 114/1985.

    Art. 2 Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette · Art. 1 Misure urgenti per assicurare la continuita' della riscossione delle imposte dirette

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

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urn:nir:stato:legge:1984-12-21;867~art2 · fonte su Normattiva