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Il sesto comma dell'articolo 57 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dai seguenti due: "Chiunque, senza l'autorizzazione prevista dal comma terzo, adibisce a trasporto di persone un veicolo destinato a trasporto di cose, e' punito con l'ammenda da lire 25.000 a lire 100.000. Chiunque adibisce ad uso pubblico un veicolo destinato ad uso privato, ovvero adibisce un veicolo ad uso pubblico diverso da quello per il quale e' stata rilasciata la carta di circolazione, e' punito con la sospensione dell'efficacia della carta di circolazione stessa per un periodo da 4 a 8 mesi, tenuto conto delle precedenti infrazioni al divieto commesse dal titolare della carta di circolazione, nonche' dal conducente sorpreso alla guida del veicolo. Tale sospensione e' disposta dall'Ispettorato della motorizzazione civile".
Testo in vigore dal 28 luglio 1967 al 1 gennaio 1993
