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Il comma settimo dell'articolo 1 della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, e' sostituito dal seguente: "L'Ente nazionale non puo' promuovere la costituzione di societa', ne' assumere partecipazioni. Tuttavia, nei casi in cui l'interesse nazionale per una collaborazione tecnica ed economica con enti o imprese di altri Paesi europei o le dimensioni o il carattere sperimentale degli impianti o la novita' delle tecniche ne rendano opportuna la partecipazione, l'Ente nazionale, con la preventiva autorizzazione del Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato, sulla base delle direttive generali fissate dal CIPE e d'intesa con il CNEN per quanto di sua competenza, oltre a svolgere attivita' di consulenza per impianti esteri, puo' promuovere la costituzione di societa' con societa' o enti stranieri, o assumervi partecipazioni, che abbiano come oggetto:

  • a)l'attivita' di esportazione o importazione della energia elettrica con l'Italia;
  • b)la realizzazione e l'esercizio di impianti elettronucleari;
  • c)la progettazione, la costruzione e l'esercizio dei relativi impianti di trasporto".

Testo in vigore dal 2 gennaio 1974 al 10 dicembre 1987

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urn:nir:stato:legge:1973-12-18;856~artunico · fonte su Normattiva