E' istituita una graduatoria provinciale permanente dei maestri non di ruolo, compresi nella graduatoria di merito di cui al precedente articolo 2 e non nominati per mancanza di posti. L'iscrizione avviene nell'ordine determinato dal punteggio complessivo conseguito nel concorso. Nel caso in cui l'insegnante non di ruolo sia stato incluso nella graduatoria di merito in piu' di un concorso della stessa Provincia, l'iscrizione nella graduatoria permanente avviene tenendo conto del miglior risultato, aumentato di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 per ciascuna prova. A parita' di punti fra insegnanti provenienti da diversi concorsi precede chi abbia superato il concorso bandito in data anteriore. A parita' di punteggio complessivo, costituisce titolo di precedenza nella graduatoria l'anzianita' di concorso e, in subordine, di servizio. L'insegnante non di ruolo che sia stato incluso nella graduatoria di merito di concorsi effettuati in Province diverse, puo' chiedere l'iscrizione nella graduatoria provinciale permanente di ciascuna Provincia ed e' collocato nel posto che gli compete per effetto dei punti ottenuti nella graduatoria di merito del concorso di quella Provincia, aumentati di un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova. ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820)). ((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820)).

Testo vigente dal 29 ottobre 1971

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Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1971

Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1966 al 29 ottobre 1971. 73 parole tolte, 18 parole aggiunte.

… un punto per ogni concorso superato con non meno di 6/10 in ciascuna prova. tolto: La graduatoria viene aggiornata subito dopo l'espletamento di ogni concorso. Gli iscritti in una graduatoria provinciale sono cancellati da essa qualora ottengano la nomina in altra Provincia, o qualora rinuncino alla nomina e, comunque, dopo dieci anni dalla data in cui vi sono stati iscritti o hanno modificato il punteggio in base al quale vi sono iscritti, per effetto di un nuovo concorso o per acquisizione di nuovi titoli di cui all'articolo 5 aggiunto: COMMA ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820. COMMA ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1966-07-25;574~art3 · fonte del testo