Articolo abrogato dalla l. 24 settembre 1971, n. 820.
Abrogato dal 29 ottobre 1971
Articolo abrogato dalla l. 24 settembre 1971, n. 820.
Abrogato dal 29 ottobre 1971
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.
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2 versioni dal 1966
Confronto con la versione in vigore dal 29 luglio 1966 al 29 ottobre 1971. 268 parole tolte, 9 parole aggiunte.
tolto: La Commissione giudicatrice di ciascun concorso dispone di 100 punti per le prove d'esame, ugualmente ripartiti fra la prova scritta e quella orale, e di 25 punti per la valutazione dei titoli. La determinazione dei titoli e la relativa tabella di valutazione sono disposte dal Ministro per la pubblica istruzione, assegnando un massimo di 14 punti ai titoli di cultura, di 10 punti ai titoli di servizio, di 1 punto alle benemerenze. I candidati che hanno ottenuto complessivamente almeno 75 punti su 125, oppure una media di sette decimi nelle prove di esame, e in entrambi i casi non meno di sei decimi in ciascuna prova, sono iscritti in una unica graduatoria di merito nell'ordine derivante dalla somma dei punti attribuiti alle prove d'esame e di quelli attribuiti ai titoli. La nomina dei vincitori avviene seguendo l'ordine di graduatoria, tenendo conto delle riserve e delle preferenze previste dalle leggi vigenti. I candidati che hanno riportato nelle prove d'esame una media non inferiore agli 8/10 con non meno di 7/10 in ciascuna prova, iscritti nella graduatoria di merito e non compresi tra i vincitori, hanno il diritto ad esservi inclusi fino a raggiungere il 10 per cento dei posti messi a concorso. I posti eventualmente non conferiti ai sensi del precedente comma, per mancanza di aventi diritto, sono assegnati nell'ordine agli altri candidati iscritti nella graduatoria di merito. I candidati inclusi nella graduatoria di merito, che siano in possesso dei requisiti richiesti per l'insegnamento nelle classi differenziali e di scuola speciale sono inoltre inclusi in una graduatoria speciale ai fini della nomina nei posti di tali classi.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 SETTEMBRE 1971, N. 820
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1966-07-25;574~art2 · fonte del testo