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Per gli atti economici aventi per oggetto il commercio del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, delle relative carni fresche e degli altri prodotti di cui all'articolo seguente, l'imposta generale sull'entrata e' dovuta una volta tanto, nella misura stabilita nel detto articolo, per il fatto del loro assoggettamento all'imposta di consumo.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008
