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Per il bestiame bovino, ovino, suino ed equino destinato alla immediata macellazione e relative carni, sia di produzione nazionale che di estera provenienza, esenti da imposta di consumo, che siano destinati alla fabbricazione di prodotti diversi da quelli specificati nel precedente art. 2, l'imposta sull'entrata e' dovuta una volta tanto nella misura del 5 per cento dall'acquirente e si corrisponde, a cura del medesimo, entro cinque giorni dal ricevimento della merce, in base alla fattura rilasciata dal venditore od, in mancanza, in base ad apposito documento da emettersi dall'acquirente stesso.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008
