Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
L'imposta assolta a norma dei precedenti articoli assorbe:
- a)per il bestiame bovino, ovino e suino: l'imposta che sarebbe dovuta per il commercio di detto bestiame vivo, delle carni fresche, delle frattaglie e dei grassi freschi allo stato naturale, compresa la vendita al minuto, nonche' delle carni e dei grassi, di cui al precedente art. 2, salati, insaccati, affumicati, in scatola o in altro modo preparati o conservati, esclusa la vendita al minuto;
- b)per il bestiame equino: l'imposta che sarebbe dovuta per l'acquisto di detto bestiame allo scopo di immediata macellazione da parte dell'acquirente e per il commercio delle carni fresche e dei grassi allo stato naturale, compresa la vendita al minuto, nonche' delle carni di cui al precedente art. 2, insaccate, affumicate ed in qualsiasi altro modo preparate, esclusa la vendita al minuto. L'aliquota d'imposta dovuta una volta tanto a norma dei suddetti articoli e' comprensiva anche di quella che sarebbe dovuta per il commercio delle pelli non conciate, ancorche' salate, escluse in ogni caso le pelli ovine destinate ad uso di pellicceria, mentre non assorbe l'imposta afferente il commercio di prodotti non specificatamente indicati all'art. 2 e dei sottoprodotti della macellazione del bestiame bovino, ovino, suino ed equino, quali le ossa, i peli ed altri, nonche' delle parti dell'animale rese incommestibili mediante procedimento di conservazione o manipolazione.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008
