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Per il bestiame bovino, ovino e suino, vivo, per il bestiame equino destinato alla immediata macellazione, e per i prodotti indicati all'art. 2, di estera provenienza, l'imposta sull'entrata, anziche' al momento in cui si verifica la importazione e' dovuta successivamente in base alle modalita' stabilite dai precedenti articoli 1, 2, e 3. Per le importazioni dall'estero delle pelli bovine, equine ed ovine, non conciate, ancorche' salate, escluse le pelli ovine destinate ad uso pellicceria, l'imposta e' dovuta una volta tanto nella misura del 5 per cento del valore determinato a norma dell'art. 18 della legge 19 giugno 1940, n. 762, ed e' comprensiva di quella afferente i successivi passaggi delle dette pelli.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008
