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Il tardivo versamento dell'imposta sull'entrata riscossa dagli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo oltre il termine stabilito dall'art. 5, ovvero l'omesso versamento dell'imposta stessa, e' punito con una sopratassa pari ad un quinto delle somme non versate o versate tardivamente, indipendentemente dalle altre sanzioni previste dal Codice penale, ove il fatto costituisca reato. Detta sopratassa e' ridotta ad un quarto quando il versamento delle somme dovute all'Erario venga effettuato non oltre il decimo giorno successivo a quello stabilito dal richiamato art. 5. L'omessa o tardiva trasmissione agli Uffici del registro da parte degli incaricati ed appaltatori dell'imposta di consumo, delle copie delle bollette relative alla riscossione dell'imposta sull'entrata a norma del precedente art. 5, e' punita con una pena pecuniaria di lire 500 per ogni omessa o tardiva trasmissione.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008
