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Le note o fatture che siano rilasciate per gli atti economici per i quali l'imposta a norma della presente legge non si rende applicabile, perche' compresa nelle aliquote condensate di cui ai precedenti articoli 2 e 3, sono soggette all'imposta di bollo stabilita dall'art. 24 della legge 19 giugno 1940, n. 762, e successive modificazioni. Ove peraltro i detti documenti portino separato ad debito di spese di trasporto, di imballaggio o altro, limitatamente a tali addebiti e' dovuta l'imposta sull'entrata nella misura e nei modi normali.
Testo in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008
