Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
Il quarto comma dell'art. 97 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il venti per cento per i suini, il quaranta per cento per i bovini, gli ovini e gli equini".
Testo in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008
