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Il quarto comma dell'art. 97 del testo unico per la finanza locale 14 settembre 1931, n. 1175, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente: "La tariffa a peso vivo risulta da quella della carne macellata fresca, deducendo il venti per cento per i suini, il quaranta per cento per i bovini, gli ovini e gli equini".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1956 al 22 dicembre 2008

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1956-02-04;33~art9 · fonte del testo