Art. 1 (all. 1)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 6 novembre 1964 al 2 marzo 1983. Leggi il testo vigente →
[1]TABELLA A Tabella delle tasse per i contratti di Borsa su titoli e valori
[2]----> Parte di provvedimento in formato grafico <---- 3
[3]TABELLA B TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE
[4]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1964, n. 947
3La L. 6 ottobre 1964, n. 947, nel modificare il D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario. Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri".
Testo in vigore dal 6 novembre 1964 al 2 marzo 1983
