Art. 1 (all. 1)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 14 maggio 1988 al 11 febbraio 1992. Leggi il testo vigente →
[1]TABELLA A
[2]((TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU TITOLI E VALORI
[3]Per ogni 100.000 o frazione di Specificazione dei contratti L. 100.000 --- --
- a)Conclusi direttamente tra i contraenti: azioni.... 140 valori in moneta, verghe, o divise estere (*)...... 100 titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni................... 16
- b)Conclusi direttamente tra banchieri e privati, o con l'intervento di agenti di cambio, o banche iscritte all'albo di cui al regio decreto-legge 20 dicembre 1932, n. 1607, o commissionarie di borsa:
[4]azioni........................... 100 valori in moneta, verghe, o divise estere (*)....... 90 titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni................... 9 (**)
- c)Conclusi tra agenti di cambio: azioni.......... 15 valori in moneta, verghe, o divise estere (*)....... 40 titoli di Stato e garantiti compresi i contratti pronti contro termine e obbligazioni................... 9(**)
[5]---------------------- (*) Sono esenti i contratti per contanti. (**) L'imposta dovuta non puo' superare l'importo di 1 milione e 600.000 lire'.)) 6
[6]TABELLA B TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE
[7]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1964, n. 947
3La L. 6 ottobre 1964, n. 947, nel modificare il D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario. Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri".
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n.58), nel modificare il D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 19) che "Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate. Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni".
Il D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito con modificazioni dalla L. 21 novembre 1987, n. 477 (in G.U. 24/11/1987, n.275) nel modificare il D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono raddoppiate; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".
D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154
6con decorrenza dal 15 marzo 1988
Il D.L. 14 marzo 1988, n. 70, convertito con modificazioni dalla L. 13 maggio 1988, n. 154, ha disposto (con l'art. 10, comma 2-ter) che le presenti norme si applicano a decorrere dal 15 marzo 1988.
Testo in vigore dal 14 maggio 1988 al 11 febbraio 1992
