Art. 1 (all. 1)
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 24 novembre 1987 al 14 maggio 1988. Leggi il testo vigente →
[1]TABELLA A Tabella delle tasse per i contratti di Borsa su titoli e valori
[3]TABELLA B TABELLA DELLE TASSE PER I CONTRATTI DI BORSA SU MERCI E DERRATE
[4]----> Parte di provvedimento in formato grafico <----
Gli interventi su questo articolo(3)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
L. 6 ottobre 1964, n. 947
3La L. 6 ottobre 1964, n. 947, nel modificare il D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'articolo unico) che "Le aliquote delle tasse speciali per contratti di Borsa su titoli e valori stabilite dalla Tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1960, n. 826, sono ridotte ad un quarto per i contratti aventi per oggetto azioni e valori in moneta, in verghe o in divisa estera e ad un decimo per i contratti aventi per oggetto obbligazioni e cartelle degli istituti di credito fondiario. Le predette riduzioni si applicano altresi' ai contratti relativi a titoli analoghi a quelli previsti dal precedente comma siano essi nazionali o esteri".
Il D.L. 30 dicembre 1982, n. 953, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 1983, n. 53 (in G.U. 01/03/1983, n.58), nel modificare il D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'art. 5, comma 19) che "Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, sono quadruplicate, salvo che per i contratti aventi per oggetto azioni, per i quali le aliquote di cui alle lettere a) e b) della tabella sono quintuplicate e quelle di cui alle lettere c) e d) sono triplicate. Per i contratti a termine e di riporto di cui al comma precedente, di durata superiore a 135 giorni, le aliquote delle tasse sono stabilite in misura doppia di quelle dovute per i corrispondenti contratti di durata superiore a 90 giorni e non eccedente 135 giorni".
Il D.L. 24 settembre 1987, n. 391, convertito con modificazioni dalla L. 21 novembre 1987, n. 477 (in G.U. 24/11/1987, n.275) nel modificare il D.L. 30 giugno 1960, n. 589, convertito con modificazioni dalla L. 14 agosto 1960, n. 826, ha conseguentemente disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Le aliquote delle tasse speciali sui contratti di borsa su titoli e valori, stabilite dalla tabella A, allegata al decreto-legge 30 giugno 1960, n. 589, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 agosto 1960, n. 826, come modificate dalla legge 6 ottobre 1964, n. 947, e dal decreto-legge 30 dicembre 1982, n. 953, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1983, n. 53, sono raddoppiate; ha inoltre disposto (con l'art. 3, comma 3-bis) che "Le disposizioni del presente articolo e quelle del precedente articolo 2 hanno effetto dal giorno successivo a quello di entrata in vigore del presente decreto".
Testo in vigore dal 24 novembre 1987 al 14 maggio 1988
