Art. 10
[1]Gli articoli 126, 127, 128 e 129 del decreto presidenziale 15 (dicembre 1959, n. 1229, sono costituiti dal seguenti:
[2]Art. 126. - "Quando la notificazione degli atti e' compiuta per mezzo del servizio postale all'ufficiale giudiziario e' dovuto, oltre al rimborso della relativa spesa, il diritto fisso postale di lire 40".
[3]Art. 127. - "Per ogni causa e' dovuto una sola volta il diritto di chiamata nella misura di lire 120".
[4]Art. 128. - "Per la notificazione di ogni copia di atto e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di notificazione nella misura di lire 80".
[5]Art. 129. - "Per ogni atto che importi la redazione di un processo verbale, escluso il caso previsto dallo articolo 130, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto nella misura seguente:
- a)per gli atti relativi ad affari di valore sino a lire 100.000, lire 200;
- b)per gli atti relativi ad affari di valore fino a lire un milione, lire 500;
- c)per gli atti relativi ad affari di valore superiore a lire un milione o di valore indeterminabile, lire 800".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
