Modifica del vigente ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari
Art. 11
Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:
- a)per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;
- b)per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire 20.000, lire 80".
Testo vigente dal 27 giugno 1962
