Il primo comma dell'articolo 130 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, e' sostituito dal seguente: "Per ogni atto di protesto cambiario e' dovuto il diritto di protesto nella misura seguente:

  • a)per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati, di valore fino a lire 20.000, lire 40;
  • b)per gli atti di protesto relativi a cambiali, o titoli equiparati di valore superiore a lire 20.000, lire 80".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art11 · fonte del testo