Il primo e il secondo comma dell'articolo 131 del decreto presidenziale 15 dicembre 1959, n. 1229, sono sostituiti dai seguenti commi: "Per gli atti per i quali e' prevista la redazione del processo verbale, eseguiti in tutto o in parte nei giorni feriali dopo le ore 14 e prima delle ore di inizio della notificazioni indicate nell'articolo 147 del Codice di procedura civile, ovvero nei giorni festivi, e' dovuto all'ufficiale giudiziario il diritto di vacazione per il periodo di tempo effettivamente impiegato. Ogni vacazione ha la durata di due ore e comporta il diritto di lire 40".

Testo vigente dal 27 giugno 1962

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urn:nir:stato:legge:1962-06-11;546~art12 · fonte del testo