È manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2 e 3 della legge 16 luglio 1997, n. 234, nella parte in cui non prevedono che, anche nel procedimento per decreto - analogamente a quanto stabilito per il procedimento ordinario - il decreto di citazione a giudizio, emesso dal giudice per le indagini preliminari in seguito ad opposizione a decreto penale di condanna, debba essere preceduto, a pena di nullità, dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio, ai sensi dell'art. 375, comma 3, cod. proc. pen.. Infatti, analoghe censure mosse alle disposizioni impugnate sono state già esaminate dalla Corte e decise con le ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, nel senso della manifesta infondatezza. La questione proposta dal remittente nel presente giudizio, peraltro, non esprime profili né argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati. Per questioni analoghe, sollevate in rapporto ai medesimi parametri costituzionali v. ordinanze n. 458 e n. 325 del 1999, già citate nel testo. Con riguardo a questioni affini, volte ad introdurre l'obbligo del previo interrogatorio, o dell'invito a renderlo, quale condizione di validità della richiesta del pubblico ministero di emissione del decreto penale di condanna, v. ordinanze n. 326 del 1999 e n. 432 del 1998. Sulla manifesta infondatezza delle questioni aventi ad oggetto la legge 16 dicembre 1999, n. 479, di modifica della disciplina introdotta dalle norme censurate, v. ordinanze n. 131 e n. 32 del 2003; in argomento, altresì, ordinanze n. 8 del 2003 e n. 203 del 2002.
Art. 323 c.p. · Art. 289 c.p.p. · Art. 416 c.p.p. · Art. 555 c.p.p.