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Le norme di cui ai precedenti articoli 9 e 10 saranno emanate con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per i trasporti e per l'aviazione civile, di concerto col Ministro per il tesoro e per la difesa.

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141~art11 · fonte su Normattiva