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Alle spese necessarie per il funzionamento dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile si provvede con gli stanziamenti recati dallo stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, concernenti i servizi della Direzione generale dell'aviazione civile del traffico aereo e le spese del personale per la quota parte relativa al personale del Ministero della, difesa-aeronautica messo a disposizione del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile ai sensi del precedente articolo 12, fin quando detti stanziamenti e dette spese non saranno inseriti nello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti e dell'aviazione civile. Alle nuove spese di carattere generale valutate in lire 37.300.000 si provvede a carico del fondo di riserva per le spese impreviste iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo in vigore dal 7 marzo 1963 al 15 luglio 1998

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urn:nir:stato:legge:1963-01-30;141~art14 · fonte su Normattiva