Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 dicembre 1964 al 23 gennaio 1974. Leggi il testo vigente →
L'articolo 8, comma quarto, del regio decreto-legge 18 agosto 1942, n. 1175, e' cosi' modificato: "Il trattamento economico, a qualsiasi titolo, del personale occorrente per i servizi dell'Opera, e' equiparato a quello dei dipendenti civili dello Stato di pari categoria e qualifica. L'Opera iscrive il proprio personale alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli Enti locali a norma dello articolo 39 della legge 11 aprile 1955, n. 379. Per il personale di ruolo che non sia iscritto alla Cassa, restano applicabili le disposizioni del fondo di previdenza dell'Opera. Il fondo di ogni dipendente sara' rivalutato anno per anno, con le modalita' stabilite dalla legge 7 febbraio 1951, n. 72".
Testo in vigore dal 3 dicembre 1964 al 23 gennaio 1974
