Art. 5
Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 3 lettera d), sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante una, corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.
Testo vigente dal 30 gennaio 1952
