Alla copertura della maggiore spesa derivante dall'art. 3 lettera d), sara' fatto fronte, nell'esercizio finanziario 1951-52, mediante una, corrispondente riduzione degli stanziamenti inscritti nel capitolo 222 dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa per l'anzidetto esercizio. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

Testo vigente dal 30 gennaio 1952

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urn:nir:stato:legge:1952-01-02;14~art5 · fonte del testo