All'art. 2 della legge 10 gennaio 1952, n. 3, al penultimo comma, dopo le parole "erosione delle acque", sono aggiunte le seguenti: "o perche' sommersi da alti strati di sabbia, ghiaia o altro materiale sterile". Al successivo art. 10, alla fine del secondo periodo dopo le parole "dell'art. 2", sono aggiunte le seguenti: "e puo' essere concesso indipendentemente dall'ampiezza dell'azienda da essi condotta".
Testo vigente dal 14 giugno 1952
