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[1]L'art. 63 del regolamento per la Milizia nazionale della strada, emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, e' sostituito dal seguente:

[2]«Permanenza minima nei vari gradi. - La permanenza minima in ciascun grado di ufficiale indispensabile per poter conseguire la promozione al grado superiore e' di:

[3]4 anni per il grado di capo manipolo (3 anni per gli ufficiali nominati nella specialita' anteriormente al 1° luglio 1941-XIX);

[4]6 anni per il grado di centurione (4 anni per gli ufficiali nominati nella specialita' anteriormente al 1° luglio 1941-XIX);

[5]3 anni per i gradi successivi».

Testo in vigore dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1051~art1 · fonte del testo