Art. 3
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1941
Confronto con la versione in vigore dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. 230 parole tolte, 20 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: L'art. 81 del regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, e' sostituito dal seguente:
tolto: «Avanzamento da capo manipolo a centurione. - L'avanzamento da capo manipolo a centurione avviene per un terzo ad anzianita' senza esami di idoneita' e per due terzi a scelta per titoli ed esami fra coloro che si trovino iscritti nel rispettivo quadro di avanzamento.
tolto: Sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e possono concorrere agli esami a domanda, per tre volte, previo parere favorevole del comandante la Milizia nazionale della strada, i capi manipolo compresi nei primi due terzi dei posti del grado dichiarati ottimi o buoni con punti tre da almeno due anni, che abbiano non meno di tre anni di anzianita' di grado calcolati alla data stabilita per la presentazione agli esami.
tolto: Apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, su proposta del Comando Milizia nazionale della strada, stabilira' i programmi degli esami e le altre modalita'.
tolto: La Commissione speciale di cui all'art. 54, decidera' in modo inappellabile sulla idoneita' o meno dei candidati all'ammissione agli esami a scelta facoltativa.
tolto: Gli ufficiali che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa conseguono il diritto alla promozione solamente per l'anno in corso nella proporzione di cui all'art. 74».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1051~art3 · fonte del testo