Art. 2
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[1]L'art. 74 del regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 8362 ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, e' sostituito dal seguente:
[2]«Precedenza nelle promozioni. - Nei ruoli e per i gradi nei quali l'avanzamento ha luogo a scelta e ad anzianita', le promozioni si effettuano intercalando i pari grado gia' iscritti nel quadro a scelta a quelli iscritti nel quadro ad anzianita' nella proporzione di due a scelta ed uno ad anzianita', incominciando della scelta».
Testo in vigore dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
