Art. 3
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →
[1]L'art. 81 del regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, e' sostituito dal seguente:
[2]«Avanzamento da capo manipolo a centurione. - L'avanzamento da capo manipolo a centurione avviene per un terzo ad anzianita' senza esami di idoneita' e per due terzi a scelta per titoli ed esami fra coloro che si trovino iscritti nel rispettivo quadro di avanzamento.
[3]Sono iscritti nel quadro di avanzamento a scelta e possono concorrere agli esami a domanda, per tre volte, previo parere favorevole del comandante la Milizia nazionale della strada, i capi manipolo compresi nei primi due terzi dei posti del grado dichiarati ottimi o buoni con punti tre da almeno due anni, che abbiano non meno di tre anni di anzianita' di grado calcolati alla data stabilita per la presentazione agli esami.
[4]Apposito decreto del Ministro per i lavori pubblici, presidente dell'Azienda autonoma statale della strada, su proposta del Comando Milizia nazionale della strada, stabilira' i programmi degli esami e le altre modalita'.
[5]La Commissione speciale di cui all'art. 54, decidera' in modo inappellabile sulla idoneita' o meno dei candidati all'ammissione agli esami a scelta facoltativa.
[6]Gli ufficiali che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa conseguono il diritto alla promozione solamente per l'anno in corso nella proporzione di cui all'art. 74».
Testo in vigore dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
