Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]L'art. 82 del regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, e' sostituito dal seguente:

[2]«Avanzamento da centurione a seniore. - L'avanzamento da centurione a seniore avviene a scelta facoltativa, per titoli ed esami e' ad anzianita' per soli esami, tra i centurioni compresi nei primi due terzi dei posti del rispettivo grado con modalita' analoghe a quella per le promozioni dei capi manipolo, salvo le varianti nei riguardi dei programmi di esami.

[3]Gli esami a scelta facoltativa precedono quelli di idoneita'.

[4]I candidati che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa, sono dispensati da quelli di idoneita', che saranno invece sostenuti da chi non abbia superato i primi».

Testo in vigore dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1941-08-29;1051~art4 · fonte del testo