Art. 4
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[1]L'art. 82 del regolamento per la Milizia nazionale della strada emanato in applicazione della legge 8 giugno 1931-IX, n. 836, ed approvato con R. decreto 20 ottobre 1932-X, n. 1554, e' sostituito dal seguente:
[2]«Avanzamento da centurione a seniore. - L'avanzamento da centurione a seniore avviene a scelta facoltativa, per titoli ed esami e' ad anzianita' per soli esami, tra i centurioni compresi nei primi due terzi dei posti del rispettivo grado con modalita' analoghe a quella per le promozioni dei capi manipolo, salvo le varianti nei riguardi dei programmi di esami.
[3]Gli esami a scelta facoltativa precedono quelli di idoneita'.
[4]I candidati che abbiano superato gli esami a scelta facoltativa, sono dispensati da quelli di idoneita', che saranno invece sostenuti da chi non abbia superato i primi».
Testo in vigore dal 3 ottobre 1941 al 16 dicembre 2009
