Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008. Leggi il testo vigente →
E' vietato costruire o importare a scopo di commercio nel territorio nazionale, usare o esercitare, a qualsiasi titolo, apparati o impianti elettrici, radioelettrici o linee di trasmissione di energia elettrica non rispondenti alle norme stabilite per la prevenzione e per la eliminazione dei disturbi alle radiotrasmissioni ed alle radioricezioni. All'emanazione di dette norme si provvede con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri, previo parere del Consiglio di Stato su proposta del Ministro per le poste e le telecomunicazioni, di concerto con i ministri per i lavori pubblici, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per i trasporti, per l'interno e per la difesa. Nelle norme di cui al primo comma verra' determinato il metodo da seguire per l'accertamento della rispondenza, nonche', eventualmente, per l'apposizione di un contrassegno che la certifichi. L'immissione in commercio e l'importazione a scopo di commercio sono subordinate alla certificazione di rispondenza, rilasciata dal Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
Testo in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
