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Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al precedente articolo e' punito con l'ammenda da lire 5000 a lire 200.000. Qualora il contravventore appartenga alla categoria dei costruttori o importatori di apparati o impianti elettrici e radioelettrici si applica l'ammenda da lire 20.000 a lire 400.000. Per le contravvenzioni di cui al presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 16 del codice postale e delle telecomunicazioni, approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645.
Testo in vigore dal 8 marzo 1968 al 22 dicembre 2008
