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Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria".

Testo in vigore dal 14 febbraio 1970 al 1 settembre 1975

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