Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 1 settembre 1975 al 4 febbraio 1979. Leggi il testo vigente →

Il primo comma dell'articolo 8 della legge 3 febbraio 1963, n. 77, e' sostituito dal seguente: "Al pagamento dell'integrazione di cui all'articolo 1 della presente legge si provvede con un contributo a carico delle imprese industriali e artigiane dell'edilizia e affini nella misura dell'1 per cento della retribuzione lorda sottoposta al contributo integrativo per l'assicurazione obbligatoria per la disoccupazione involontaria". 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

L. 6 agosto 1975, n.427

1

La L. 6 agosto 1975, n.427 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che i contributi previsti dall'articolo 2 della legge 2 febbraio 1970, n. 14 sono elevati al 3 per cento della retribuzione lorda imponibile, a decorrere dal periodo di paga in corso al primo giorno del mese successivo a quello di entrata in vigore della presente legge.

Testo in vigore dal 1 settembre 1975 al 4 febbraio 1979

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

urn:nir:stato:legge:1970-02-02;14~art2 · fonte su Normattiva