La individuazione delle categorie di reddito da assoggettare a un dato tributo rientra nella discrezionalità del legislatore, il quale è tenuto solo a collegare la imposizione ad un presupposto rivelatore di ricchezza ed a non operare scelte arbitrarie o irrazionali, e tali non sono, anche se discutibili, quelle che congiungono l'onere tributario a fonti di reddito reputate genericamente favorite dalla destinazione del tributo. Non può pertanto ritenersi costituzionalmente illegittimo - per violazione dei principi di eguaglianza e della capacità contributiva - l'art. 8 della legge 4 marzo 1958, n. 174, il quale, modificando l'art. 14 della legge 15 aprile 1926, n. 765, stabiliva che il contributo speciale di cura era dovuto, a partire dal 1 luglio 1958, da tutti coloro che nelle località riconosciute stazioni di cura o di turismo esercitavano industrie, commerci, arti o professioni, anche perché, sin dall'origine, tale contributo era costituito da un'addizionale all'imposta sui redditi prodotti nel Comune da detti soggetti, gravante pur essa, per definizione, solo su alcune categorie di redditi. Ne', d'altra parte, il fatto che esso sia stato abolito, come tanti altri tributi comunali, dai d.P.R. nn. 597 e 598 del 1973 può implicare un qualche riconoscimento di una sua illegittimità costituzionale, perché tale abolizione è conseguenza del riordinamento e ammodernamento del sistema dei tributi operato dal legislatore appunto con la riforma tributaria. (Non fondatezza - in riferimento agli artt. 3 e 53, primo comma, Cost. - della questione di legittimità costituzionale della disposizione succitata, sollevata sotto il profilo che erano sottoposte all'imposizione del contributo in oggetto talune categorie che dall'operare in stazioni di cura non traevano alcun vantaggio, mentre ne erano escluse ingiustificatamente altre).
Art. 53 cost. · Art. 3 cost. · Art. 8 Modificazione delle norme sul finanziamento degli organi turistici periferici e sul credito alberghiero